SENTENZA N. 8881/2020, PUBBLICATA IL 13 MAGGIO 2020 – RG 25509/2018
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – PRES. GIACOMO TRAVAGLINO – RELATRICE FRANCESCA FIECCONI – SENTENZA N. 8881/2020, PUBBLICATA IL 13 MAGGIO 2020 – RG 25509/2018
IN CASO DI VENDITA ALL’ASTA DI BENE OGGETTO DI PEGNO NON SI APPLICA LA NORMATIVA PREVISTA PER LA VENDITA FORZATA E, IN PARTICOLARE, IL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 2922 COD. CIV., CHE NEGA ALLA PARTE ACQUIRENTE DI FAR VALERE I VIZI DELLA COSA VENDUTA
Read MoreL’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E IL PRESIDIO DELL’ART. 1283 C.C.
Riceviamo da parte del Dott. Roberto Marcelli, presidente dell’AssoCTU, un commento alla sentenza del Tribunale di Roma, E. Colazingari, N. 6897 del 5 maggio 2020.
La recentissima sentenza di E. Colazingari del Tribunale di Roma (N. 6897 del 5 maggio 2020) rigetta l’anatocismo nell’ammortamento alla francese, ma, per dirla con gli inglesi, il diavolo sta nei dettagli: la pronuncia, infatti, è foriera di rilevanti riflessi sul piano ermeneutico; segna una maturazione della riflessione che sopravanza il semplicismo con il quale è stato diffusamente affrontato, sino ad oggi, il complesso problema dei finanziamenti a rimborso graduale. In precedenza, quasi tutte le sentenze di rigetto non riconoscevano la presenza del regime composto nell’ammortamento alla francese, travisando, nell’imputazione della rata, l’applicazione dell’interesse semplice sul debito residuo…
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Decisione n. 2445 del 9 aprile 2020 dell’ACF
Riceviamo e pubblichiamo da parte dell’Avv. Gabriella Arcuri, aderente alla rete MLS, questo interessante contributo sulla decisione dell’ACF.
Read MoreL’Arbitro per le Controversie Finanziarie, in relazione al ricorso n. 3498, presentato dalla Fondazione per la ricerca sull’epilessia e sindromi neurologiche correlate – FOREP – (ricorrente) nei confronti della Banca, ha sancito alcuni fondamentali nella ben nota vicenda delle obbligazioni subordinate, ribadendo principi ormai consolidati ma pur sempre attuali.
LEASING IMMOBILIARE: pretesa violazione del patto commissorio e pretesa nullità dell’intero rapporto
Riportiamo un interessante articolo dello Studio Legale Filesi e pubblicato sul sito expartecreditoris.it
LEASING IMMOBILIARE: pretesa violazione del patto commissorio e pretesa nullità dell’intero rapporto La legge n. 124 del 2017 deve essere concretamente applicata secondo un’interpretazione storico-evolutiva
Sentenza | Tribunale di Latina, Giudice Paola Romana Lodolini | 31.12.2019 | n.3113
Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
In presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di un contratto, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta.
Con la legge n. 124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) è stata sancita l’applicabilità in via analogica della novella e dei suoi principi ispiratori, in assenza di una disciplina legislativa che regoli i contratti di leasing pregressi… Continua a leggere l’articolo sul sito expartecreditoris.it
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: gradualmente i vizi vengono emergendo.
Riportiamo un esaustivo commento alla sentenza della Corte d’Appello n. 412 del 5 dicembre 2019.[1] in materia di “ammortamento alla Francese”.
La sentenza in argomento, sul solco tracciato da precedenti pronunce, riconosce la illegittimità del piano di ammortamento ‘alla francese’ rilevando che il metodo comporta ‘la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall’art. 821, comma terzo, c.c.).’ .[2]
Il contratto di finanziamento riporta di regola il tasso espresso come TAN ma l’ordinamento, prima ancora del TAN, prescrive l’indicazione del prezzo ex art. 1284 c.c.: ciò che rileva è pertanto il tasso che esprime, in ragione d’anno, gli interessi pattuiti. Il TAN, che rappresenta il parametro impiegato nell’algoritmo di calcolo, sortisce di regola un valore del monte interessi diverso se impiegato in regime semplice o in regime composto, ma solo nel regime semplice esprime il monte interessi in ragione d’anno, mentre nell’alternativo regime composto esprime un monte interessi affetto dal una lievitazione esponenziale con il tempo. [3]
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L’USURA NELLA MORA. IL VALZER DELLA CASSAZIONE.
Ringraziamo il Dott. Roberto Marcelli, presidente dell’AssoCTU, per il seguente articolo sul tema dell’accertamento dell’usurarietà del tasso di mora.
Cassazione, III Civ. n. 26286 del 17 ottobre ’19. Rilievi di criticità e aspetti operativi. L’Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 26946/19.[1]
Continua la serie di prese di posizioni della Cassazione sulla mora, informate ad un profluvio di solipsismi che, nell’anarchia della funzione nomofilattica, alimenta incertezze, e quindi conflittualità, su aspetti che coinvolgono la generalità dei rapporti bancari, riversando risvolti di apprezzabile dimensione economica nella peculiare fase di criticità degli operatori economici e consumatori che incorrono nella mora.
Nella circostanza ricorre una delicata situazione di debolezza nella patologia. Crisi di liquidità – ormai ricorrenti nella persistente instabilità del quadro economico – inducono frequentemente tassi del credito che esondano i generosi margini di flessibilità elaborati dalla Banca d’Italia al di sopra dei valori fisiologici di mercato. Con il concreto rischio che l’egemonia della finanza sull’economia traduca più frequentemente crisi di liquidità in crisi economiche irreversibili…
A cura di R. Marcelli, A.G. Pastore.
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AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: equivoci e pregiudizi. La sentenza del Tribunale di Roma, V. Carlomagno, n. 17766 del 19/09/19
Ringraziamo lo Studio Marcelli per questa interessante analisi della sentenza n. 17766 del Tribunale di Roma.
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: equivoci e pregiudizi. La sentenza del Tribunale di Roma, V. Carlomagno, n. 17766 del 19/09/19
A cura di R. Marcelli, A. Valente.
Premessa.
La dinamica che si sviluppa nei finanziamenti a rimborso graduale, e in particolare nei piani di ammortamento alla francese, risulta assai più complessa di quanto sia stata frettolosamente esaminata e liquidata nelle numerose sentenze che vengono susseguendosi nei vari Tribunali pervenendo, con un’apprezzabile dose di pregiudizio e semplicismo, a ravvisare l’assenza di ogni forma di criticità sul piano della trasparenza e, ancor più, sul piano dell’anatocismo. Le criticità che insorgono dall’impiego del regime composto, quando non vengono completamente ignorate, risultano sostanzialmente travisate. Una corretta valutazione delle peculiarità matematiche e dei riflessi che ne conseguono sul piano giuridico non risulta esperita. Arrestandosi all’evidente quanto superficiale costatazione dell’immediato pagamento ad ogni scadenza degli interessi maturati sul capitale residuo, non si è condotta alcuna riflessione sull’importo della rata determinata in regime composto, che svela i risvolti matematici, oltremodo articolati e per nulla scontati, che intercorrono fra importo della rata, obbligazione principale, accessoria e tasso.
Un’attenta e ponderata riflessione richiede tuttavia l’accesso a concetti della scienza finanziaria che possono risultare assai complessi per i non iniziati ma dai quali non sembra si possa prescindere….
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ORDINANZA 25.7.2019 RG 171/2019 IN TEMA DI EQUO COMPENSO AGLI AVVOCATI. CORTE DI APPELLO DI LECCE – RELATORE DOTT. ADELE FERRARO – PRESIDENTE MAURIZIO PETRELLI –
La non equità del compenso fissato nell’accordo tra banca e avvocato ha quale ragionevole conseguenza la sussistenza dello squilibrio contrattuale che penalizza il professionista. A fronte della non equità del compenso e la vessatorietà della clausola che preveda la liquidazione dello stesso, deve dichiararsi la nullità ai sensi dell’art.13 bis della L.P. e art. 1419, co. 2, del Cod. civile. (altro…)
Read MoreSentenza 15212/2019 del 18/07/2019 Opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma il 15/05/2014
Pubblichiamo un’interessante sentenza del Tribunale Ordinario di Roma a favore dell’assistito dell’Avvocato Arcuri, nostra aderente alla rete MLS e riportiamo in calce un breve commento della stessa.
“Con la sentenza n. 15112/2019 il Tribunale Civile di Roma – sez. diciassettesima (ex nona) – nella persona del giudice Dott.ssa Stefani Garrisi, ha ribadito il principio per cui in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione, che assolve tale onere probatorio producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza e il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto in conto corrente la Banca assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti di conto completi dall’inizio del rapporto.
Nel caso di specie, parte opposta con riferimento ad uno dei conti correnti in contestazione, non ha fornito piena ed adeguata prova del proprio credito, in quanto non ha prodotto il contratto in riferimento al conto corrente n xxxxx ed in applicazione di questo principio nulla può essere preteso e il decreto ingiuntivo è stato revocato.
In riferimento poi alla contestazione della pattuizione di interessi ultralegali, eccezione sollevata dall’opponente quale fideiussore, appare significativo rilevare come nell’accoglierla il giudice abbia implicitamente riconosciuto che trattasi di eccezione opponibile anche dal fideiussore e non solo dall’obbligato in via principale.
Avv. Gabriella Arcuri Avv. Dora Vencia”
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LEASING: DOPO LA SENTENZA STORICA N. 8980 DELLA SUPREMA CORTE, I RICHIAMI ALLA LEGGE 124/17 VANNO CONSOLIDATI
QUESTI I PRINCIPI COME ESPRESSI DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SESTA CIVILE N. 4637 DEL 15 MAGGIO 2019 – GIUDICE DOTT.SSA ADA FAVAROLO
Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
IL CASO
Con citazione parte utilizzatrice del bene, un natante, conveniva il giudizio il lessor, deducendo di avere stipulato con la convenuta un contratto di locazione finanziaria e che la medesima convenuta aveva invocato nel corso del rapporto l’applicazione della clausola risolutiva espressa, allegando l’inadempimento dell’utilizzatore al pagamento dei canoni; quindi invitando quest’ultimo alla restituzione del bene, oltre che al pagamento degli importi sia a titolo di canoni scaduti, sia a titolo di penale. L’attore aveva quindi agito al fine di accertare l’insussistenza della pretesa creditoria, oltre che al fine di accertare il proprio credito nei confronti della società convenuta, in applicazione dell’art. 1526 c.c. Eccepiva inoltre parte attrice la pattuizione di interessi usurari e la applicazione dell’art. 1815 c.c., con particolare riferimento agli interessi di mora ed ai costi connessi con il finanziamento, nonché la nullità delle clausole di indicizzazione, di arrotondamento e dell’opzione floor , con la conseguente illegittimità di alcuni importi addebitati a proprio carico e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti;
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